TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-02-28, n. 201701172

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-02-28, n. 201701172
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201701172
Data del deposito : 28 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2017

N. 01172/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03602/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3602 del 2016, proposto da:
D A, rappresentata e difesa dagli avvocati G A, A S e A D, con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Bovio, n. 22;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, anno 2015, Commissione per l'esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2015, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sono legalmente domiciliati, in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Aldo Iannotti Della Valle - non costituito in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

“- del provvedimento della Corte di Appello di Napoli, pubblicato in data 13.6.2016, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2015, nella parte in cui non include la ricorrente;

- del verbale della Commissione Esami Avvocato istituita presso la Corte di Appello di Milano del 29.2.2016, limitatamente alla parte in cui gli elaborati n. 1, 2 e 3 redatti dalla dott.ssa A sono stati valutati con i punteggi di 25, 28 e 28, per un punteggio complessivo di 81, inidoneo all'ammissione alla successiva prova orale;

- dei verbali della Commissione Esami Avvocato della Corte di Appello di Napoli n. 1 del 18.12.2015, n. 2 del 19.12.2015, n. 3 del 21.12.2015 e n. 4 del 22.12.2015, relativi alle operazioni di abbinamento delle prove scritte;

- della nota della Corte di Appello di Milano inviata alla ricorrente in data 15.7.2016, laddove si attesta che "questa commissione non ha steso alcun verbale" e che "sono pertanto state attribuite un numero di buste a partire dalla prima sottocommissione";

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti, ivi comprese le operazioni con cui la Corte di Appello di Milano ha proceduto alla ripartizione degli elaborati tra le varie sottocommissioni, ai fini della loro correzione.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, anno 2015 e della Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato in data 22 e 25 luglio 2016 e depositato in data 29 luglio 2016, D A ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Corte di Appello di Napoli, pubblicato in data 13 giugno 2016, contenente l'elenco dei nominativi dei candidati ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2015, nella parte in cui non include ella ricorrente, avendo riportato un giudizio negativo e specificatamente una valutazione complessiva di punti 81 (inferiore a 90 punti necessari per l’ammissione alla prova orale) derivante dalla somma dei seguenti punteggi: a) punti 25 per l'elaborato n. 1 (redazione di parere motivato in materia di diritto civile), b) punti 28 per l'elaborato n. 2 (redazione di parere motivato in materia di diritto penale) e c) punti 28 per l'elaborato n. 3 (redazione di atto giudiziario in diritto amministrativo). Parte ricorrente ha altresì chiesto l’annullamento degli ulteriori atti specificati in epigrafe.

A sostegno del gravame, con quattro motivi di ricorso, sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, anno 2015 e la Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, anno 2015, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, chiedendo il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha inoltre depositato la relazione illustrativa del Presidente della Quarta Sottocommissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano.

Con ordinanza n. 1330 dell’8 settembre 2016 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione “ CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, alla luce della giurisprudenza consolidata della Sezione, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, in ordine alla sufficienza del voto numerico per l’attribuzione del giudizio di non idoneità nelle prove scritte dell’esame di avvocato ed in ordine al carattere tecnico-discrezionale dei giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici (cfr. ex multis, sentenza TAR Napoli, Sezione VIII, n. 4746 dell’8 ottobre 2015, ordinanza n. 1124 del 7 luglio 2016, ordinanza Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1713 del 6 maggio 2016);

CONSIDERATO altresì:

- che la prescritta partecipazione della Commissione in seduta plenaria (ovvero nella sua interezza) alle operazioni di abbinamento e mescolamento delle buste non può dirsi collegata in modo immediato e diretto al rispetto dell’anonimato della correzione, bensì appare funzionale a una maggior trasparenza delle operazioni prodromiche rispetto a quest’ultima, e che, comunque ai sensi dell’art. 22 co. 5 RDL 1578/1933, tuttora applicabile, sussiste piena fungibilità (cioè indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza) tra i membri effettivi e supplenti della stessa (cfr. Cons. di Stato sez. IV, ord. n. 1693 del 6.5.2016;
TAR Lazio-Roma n. 5430 del 9.5.2016);

- che il “mescolamento” delle buste è avvenuto allorché i tre elaborati di ciascun candidato sono stati raggruppati in singole buste anonime, prima dell’apposizione su queste di un numero progressivo in maniera del tutto casuale (cfr. relazione depositata in giudizio dalla difesa erariale in data 26 agosto 2016), per cui il successivo trasferimento alle sottocommissioni di blocchi di buste contrassegnate appunto da numeri progressivi, ha comunque rispettato il principio di casualità dell’assegnazione, né in alcun modo ha potuto pregiudicare l’anonimato della correzione dei lavori;

- che uno o più pareri pro veritate devono dirsi del tutto privi di rilevanza, sia in sede procedimentale che in quella giurisdizionale, non potendosi ammettere che professionisti scelti ex post dall'interessata, in assenza dell'anonimato e senza poter tenere conto del complessivo andamento delle prove d'esame, effettuino valutazioni rimesse alla specifica competenza della commissione, nella sua collegialità e nel rispetto dell'anonimato (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 1° settembre 2015, n. 4271, Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991); ”.

Con ordinanza n. 4849 del 28 ottobre 2016 la Sez. IV del Consiglio di Stato “ Rilevato che il proposto gravame con riferimento esclusivamente ai primi due mezzi d’impugnazione (con cui si denuncia la mancanza del plenum della commissione esaminatrice al momento dell’abbinamento degli elaborati e la irregolare distribuzione degli stessi alle varie sottocommissioni) appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza;

Richiamate le pronunce di questa Sezione n. 526/2016 (“con valenza negli stretti limiti soggettivi della domanda azionata”) e n. 5137/2015 (in ispecie, paragrafo 17); ” ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, in riforma della suddetta ordinanza di questo T.A.R., nei soli sensi ed effetti di cui in motivazione, ed ha disposto la trasmissione della stessa ordinanza a questo T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso la A ha dedotto le seguenti censure: violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché dell'art. 22 del R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, eccesso di potere.

Parte ricorrente lamenta che la composizione della Commissione non sarebbe stata conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 22, commi 3 e 4, del R.D.L. n. 1578/1933, e 22, comma 4, del R.D.L. n. 37/1934, che imporrebbero la contemporanea presenza di rappresentanti di tutte le categorie professionali di riferimento (avvocati, magistrati e docenti universitari), come si evince dai verbali delle quattro sedute nelle quali la Commissione istituita presso la Corte d’Appello di Napoli ha proceduto all’abbinamento e al mescolamento degli elaborati.

Il motivo deve ritenersi infondato alla luce proprio dell’orientamento giurisprudenziale contenuto nella sentenza della Sez. IV del Consiglio di Stato “ n. 5137/2015 (in ispecie, paragrafo 17) ”, che di seguito si riporta, richiamata nell’ordinanza della stessa Sez. IV del Consiglio di Stato n. 4849 del 28 ottobre 2016 con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 1330 dell’8 settembre 2016:

17. Col quattordicesimo mezzo, gli appellanti reiterano la doglianza relativa alla asserita illegittimità dell’operato della Commissione nella fase di confezionamento delle buste e di “abbinamento” degli elaborati delle prove scritte, a cagione della mancanza del numero legale richiesto dalla legge.

Il motivo è infondato, atteso che per pacifico indirizzo giurisprudenziale in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento, la regola del collegio perfetto dovendo, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali;
selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte;
determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali;
correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso, mentre le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (cfr. Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2011, nr. 1286;
Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).

Tanto premesso, se è vero che le operazioni di “abbinamento” degli elaborati costituiscono – come assume parte appellante – un momento importante e delicato della procedura, non può però negarsi che si tratti di operazioni meramente materiali, prive di ogni connotato valutativo, di modo che nella specie può pienamente trovare applicazione il principio testé richiamato. ”.

Inoltre la medesima Sez. IV del Consiglio di Stato, da ultimo, con l’ordinanza n. 5595 del 16 dicembre 2016, ha ritenuto, in riferimento ad una controversia concernente l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato della medesima sessione 2015, “ a) sia pure in dissenso con il precedente di questa Sezione costituito dalla sentenza n. 526/2016 ” - altra sentenza richiamata a fondamento dell’ordinanza n. 4849 del 28 ottobre 2016 con la quale è stata disposta la riforma dell’ordinanza di rigetto di questo Tribunale nei confronti di parte ricorrente - “ che la irregolarità rappresentata dalla mancata partecipazione di tutti i membri della Commissione d’esame alle operazioni di abbinamento e mescolamento non possa atteggiarsi come un vulnus al rispetto del principio di anonimato delle prove ;”.

Ritenuto, conclusivamente, in riferimento al primo motivo di ricorso, che esso deve ritenersi infondato in quanto, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del RDL n. 1578/1933, tuttora applicabile, sussiste piena fungibilità (cioè indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza) tra i membri effettivi e supplenti della stessa (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, ord. n. 1693 del 6 maggio 2016, TAR Lazio-Roma, n. 5430 del 9 maggio 2016;
da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2017 n. 265).

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione dell'art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione dei criteri fissati dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia in data 1 dicembre 2015, violazione dei principi in materia di correzione di elaborati delle prove di esame, eccesso di potere.

Ad avviso della A un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati atterrebbe alle modalità di ripartizione degli elaborati tra le varie sottocommissioni della Corte di Appello di Milano, ai fini della loro correzione, con conseguente violazione del principio dell’anonimato.

Quanto sopra troverebbe conferma nella nota inviata alla ricorrente - in riscontro alla sua istanza di accesso - in data 15 luglio 2016, laddove la Corte di Appello di Milano ha dato atto che la commissione "non ha steso alcun verbale" e che "sono state attribuite un numero pari di buste a partire dalla prima sottocommissione". Ed infatti nella seduta in cui sono stati corretti gli elaborati della ricorrente, la sottocommissione ha proceduto alla correzione degli "elaborati contenuti nelle buste distinte con i numeri da 1037 a 1047".

Il motivo è infondato.

Per quello che in questa sede interessa, l’art. 22, comma 4, del R.D. n. 37/1934, al fine di garantire l’anonimato degli elaborati dispone che: “ 4. Nel giorno immediatamente successivo all'ultima prova e nell'ora indicata dal presidente, la commissione in seduta plenaria, alla presenza di almeno cinque candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pacchi contenenti le buste con i lavori, raggruppa le tre buste aventi sui rispettivi tagliandi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in un'unica busta più grande, nella quale viene apposto un numero progressivo soltanto quando é ultimata l'operazione di raggruppamento per tutte le buste con i lavori, avendo cura di rimescolare le buste stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. ”.

Passando ad analizzare la fattispecie per cui è causa, nel verbale n.

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