esperti qualificati

Art. 77. Esperti qualificati1.Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati.
2.Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio e, per le attivita' estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando altresi' la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3.E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilita' dell'esperto qualificato stesso.
4.Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i mezzi e le informazioni, nonche' ad assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
5.Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.
Entrata in vigore il 13 giugno 1995
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