Art 21

Art. 21.
Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature le opere di sistemazione dei terreni nonche' tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale.
Il Consorzio puo' assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.
Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi e' estesa la dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598.
Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
((L'indennita' di espropriazione sara' determinata al sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successiva modificazioni e integrazioni. In ogni caso, nella determinazione dell'indennita', non si dovra' tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555))
Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio puo' promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli o cederli in locazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse salvo il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.
Al fine di rimuovere le difficolta' che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.
Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.
La "Cassa" puo' assumere, altresi', a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalita' per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti.
L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a media termine di cui agli articoli precedenti.
I Consorzi sono ammessi al godimento dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.
Gli statuti dei Consorzi sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno.
I piani regolatori della zona sono redatti a cura dei Consorzi seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
I piani sono pubblicati in ciascun Comune interessato per il periodo di 15 giorni entro il quale potranno essere presentate osservazioni e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.
I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla succitata legge n. 1159.
Dell'approvazione del piano viene data notizia mediante pubblicazione di un estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
I Consorzi, di cui al presente articolo, sono Enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio che le esercita attraverso un'apposita Commissione di cui sono chiamati a far parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Ministero dell'industria e commercio.((4))---------------AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 giugno 1965, n. 717 ha disposto (con l'art. 34) che "Le disposizioni relative alle Sezioni di credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980".
Entrata in vigore il 30 giugno 1965
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