attivita' di trasporto e dispacciamento
Art. 8. Attivita' di trasporto e dispacciamento1.L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico.
2.Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5.Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
6.Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.
8.Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
2.Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5.Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
6.Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.
8.Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
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