attivita' di trasporto e dispacciamento

Art. 8. Attivita' di trasporto e dispacciamento1.L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas naturale e' attivita' di interesse pubblico.
2.Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4.L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
5.Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
6.Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
7.Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza.
8.Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Entrata in vigore il 20 giugno 2000

Sentenze49


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2019, n. 12589
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    • 2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400103
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      • ammissibilità del ricorso·
      • appalti pubblici·
      • autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)·
      • concessioni di servizio pubblico·
      • concorrenza nel settore energetico·
      • condizioni per la partecipazione alle gare·
      • controinteressato·
      • distribuzione del gas naturale·
      • infondatezza del ricorso·
      • interesse legittimo·
      • interpretazione normativa·
      • piani decennali di sviluppo della rete di trasporto·
      • principio di sussidiarietà·
      • procedura di gara·
      • separazione tra trasporto e distribuzione del gas·
      • servizi pubblici·
      • trasparenza delle procedure di gara·
      • tutela della concorrenza·
      • valutazione delle offerte·
      • violazione di legge·
      • violazione di regolamento

    • 3. TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300312
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      • attività di regolazione dinamica·
      • bilanciamento del gas naturale·
      • deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente·
      • eccesso di potere dell'Autorità·
      • giudicato amministrativo·
      • modifica della disciplina del rating creditizio·
      • rating creditizio come forma di garanzia·
      • responsabilità extracontrattuale delle società di rating·
      • sistema di garanzie per il bilanciamento·
      • spese di lite

    • 4. TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-02-01, n. 202301816
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      • art. 133 c.p.a.·
      • art. 2948 c.c.·
      • art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034·
      • canoni demaniali·
      • carenza di istruttoria·
      • concessioni amministrative·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione amministrativa·
      • interruzione della prescrizione·
      • prescrizione dei crediti·
      • proporzionalità e ragionevolezza degli atti amministrativi·
      • violazione di legge

    • 5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-16, n. 202310297
      Provvedimento:
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      • competenza del Ministero della Transizione Ecologica·
      • difetto di giurisdizione·
      • espropriazione·
      • impugnazione degli atti amministrativi·
      • indennità di espropriazione·
      • legittimo affidamento·
      • misure interinali monocratiche·
      • occupazione temporanea·
      • principio di simmetria tra espropriazione e realizzazione dell'opera·
      • principio di tempus regit actum·
      • pubblica utilità·
      • responsabilità dell'Amministrazione·
      • servitù di metanodotto·
      • vincolo preordinato all'esproprio
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