Art 41
Art. 41.
Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.
In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.
Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni.
In fin d'anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento.
Sentenze • 4
3. TAR Torino, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100500Provvedimento:Leggi di più...- art. 25 d.l. n. 137/2020·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese·
- eccesso di potere·
- falsità delle annotazioni nel registro elettronico·
- giudicato amministrativo·
- misure cautelari·
- non ammissione all'esame di stato·
- ordinanza ministeriale·
- prova testimoniale·
- registro elettronico scolastico·
- valutazione degli studenti·
- violazione di legge