Art 3
Art. 3.
Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale e' stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreche' sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".
Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e' sostituito dal seguente:
"I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale e' stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, sempreche' sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".