principio di non discriminazione

Art. 4. Principio di non discriminazione1.Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2.L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a)il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b)il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'.
Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu' che proporzionale.
Nota all'art. 4:
- Per quanto concerne la legge 20 maggio 1970, n. 300, vedi le note all'art. 1. Il titolo III della succitata legge disciplina l'attivita' sindacale.
Entrata in vigore il 20 marzo 2000

Sentenze79


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2017, n. 27439
    Provvedimento: E 27439 1 17 T N E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PUBBLICO GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente - IMPIEGO - TRASFERMAZIONE DA PART-TIME a FULL-TIME - - Presidente Sezione - DIRITTO DI NZ DI RB PRECEDENZA - GIURISDIZIONE Ud. 24/10/2017 - - Presidente Sezione - PU GIOVANNI AMOROSO R.G.N. 17190/2016 ENRICA D'ANTONIO Consigliere - Qo327439 Rep. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - C.U. Consigliere -ETTORE CIRILLO - -Rel. Consigliere - LUCIA TRIA UMBERTO BERRINO - Consigliere - RAFFAELE FRASCA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17190-2016 proposto …
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  • 2. Trib. Genova, sentenza 05/11/2024, n. 1062
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA In persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa, iscritta al n. R.G. 2232/2023 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Pennisi e Maria Pia Arisi, presso il cui Parte_1 studio, in Genova, Via Santi Giacomo e Filippo 19/4, ha eletto domicilio come da procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- CONTRO rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico e Controparte_1 Giosafat Riganò, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Gabriele Vercelli e Dino Vercelli, in Genova, via XX settembre n. 41, in virtù di mandato alle liti …
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  • 3. Trib. Genova, sentenza 23/02/2024, n. 250
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da Parte_1 a, in forza di procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. Riccardo Marmorato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Galata 36/4 presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato ( che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1 per procura alle liti su foglio aggiunto inserito in una busta digitale. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. fax …
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  • 4. Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/02/2024, n. 194
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE - Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore - Dott. Giuliano Berardi - Consigliere - Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 21 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 2/2/2023 da (C.F. )), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Alessio Veggiari in forza di procura alle liti, valida per ogni grado di giudizio, tra- smessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su …
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  • 5. Trib. Foggia, sentenza 14/03/2024, n. 905
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 14/03/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 10542/2022 R.G. Lavoro e vertente TRA rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CELENTANO GUIDO Parte_1 RICORRENTE E in persona del legale rapp. pt., rappresentato e Controparte_1 difeso, dall'avv. TRAMONTANO VALERIA RESISTENTE oggetto: retribuzione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE Con ricorso depositato in data …
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