Regolamento-art. 138


Art. 138.

Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono pero' essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalita' assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuita' del passaggio esistente.

Entrata in vigore il 28 luglio 1904

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