Regolamento-art. 138
Art. 138.
Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.
Devono pero' essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalita' assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuita' del passaggio esistente.