Art 11

Art. 11.1.Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'.
2.Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.
3.Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale, criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari.
4.Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS).
5.Le societa' concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a)certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b)mantenere adeguati requisiti di solidita' patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;
c)provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;d)sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilita';
e)prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
f)nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del consiglio.
5-bis.Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
5-ter.L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a)verifica preventiva della sussistenza delle capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b)valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c)modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil.
6.Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, nel modificare l'art. 1, comma 1030, lettera d) della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che a sua volta modifica l'art. 1, comma 85, lettera c) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 3-ter) che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 85, lettera c) dell'art. 1, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2008

Sentenze192


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/07/2019, n. 18674
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-24, n. 202406702
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      • approvazione delle delibere contributive·
      • art. 23 Cost.·
      • art. 37 del D.L. 201/2011·
      • art. 3 Cost.·
      • art. 41 Cost.·
      • art. 97 Cost.·
      • attività di regolazione dell'ART·
      • bilancio previsionale dell'ART·
      • competenze dell'ART·
      • contributi per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)·
      • determinazione dell'aliquota contributiva·
      • garanzie procedurali·
      • giurisprudenza della Corte Costituzionale·
      • principio di corrispondenza delle contribuzioni alle spese correnti·
      • riforma del settore dei trasporti·
      • silenzio assenso·
      • sospensione dei contributi per l'emergenza COVID-19·
      • tutela delle libertà economiche

    • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-21, n. 202302847
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      • annullamento atti amministrativi·
      • Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)·
      • bilanci previsione e di rendicontazione·
      • compatibilità costituzionale·
      • contributo di autofinanziamento·
      • delibera ART n. 141/2018·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione del Consiglio di Stato·
      • interpretazione normativa·
      • principio di certezza del diritto·
      • regolazione dei trasporti·
      • sentenza Corte Costituzionale n. 69/2017·
      • violazione art. 37 d.l. n. 201/2011

    • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-03, n. 202405888
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      • accesso equo alle infrastrutture·
      • Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)·
      • competenza regolatoria dell'ART·
      • connessione con infrastrutture logistiche·
      • contrasto con le norme dell'ordinamento europeo·
      • contributo di funzionamento·
      • delibera ART n. 141/2018·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • primato dell'Unione Europea·
      • principio di proporzionalità·
      • principio di sussidiarietà·
      • proporzionalità e non discriminazione·
      • regolazione economica·
      • settore del trasporto merci su strada·
      • soggetti tenuti al contributo

    • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-16, n. 202301654
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      • affidamenti infragruppo·
      • art. 253 d.lgs. 163/2006·
      • bilanciamento tra libertà di impresa e concorrenza·
      • concessioni autostradali·
      • diritto dell'Unione Europea·
      • irretroattività delle leggi·
      • legittimità costituzionale·
      • norme comunitari in materia di appalti pubblici·
      • principio di libera concorrenza·
      • principio di ragionevolezza·
      • soglia percentuale di affidamento a terzi·
      • tutela del legittimo affidamento
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