(rivalutazione dei redditi)
Art. 17.(Rivalutazione dei redditi)1.L'entita' del reddito professionale da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e l'entita' del reddito di cui all'articolo 4, comma 2, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).2.A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno.3.Ai fini della rivalutazione, si considera la variazione fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto alla pensione.