Art 1
Art. 1.
Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.
Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.