chiusura delle liti fiscali pendenti

Art. 16. Chiusura delle liti fiscali pendenti1.Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a)se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b)se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2.Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo.
Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. (5)(8)
3.Ai fini del presente articolo si intende:
a)per lite pendente, quella in cui e' parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
b)per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c)per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4.Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.(8) 5.Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6.Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al ((1° giugno 2004)), salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al ((1° giugno 2004)), i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2002, N. 282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2003, N. 27.
8.Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il ((15 giugno 2004)), un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione.
Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9.In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis.Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10.La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
(5)(8)((10a))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2 sexies) che per i contribuenti che provvedono, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 289/2002 le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 3 settembre 2003 (in G.U. 06/09/2003, n. 207) ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera d)) che "Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle medesime disposizioni, sono rideterminati al:
[...]
[...]
[...]
d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2-sexies) che per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 143/2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui al presente articolo le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio 2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data. ---------------AGGIORNAMENTO (10a)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 8 marzo 2004
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