(definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. proroga di termini)
Art. 11.(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
Proroga di termini)1.Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. (5)(8)((10a))1-bis.Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.
(5)(8)((10a))2.Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3.Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.
4.Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003. (5)(8)(8)((10a))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, e' fissato al 16 ottobre 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 3 settembre 2003 (in G.U. 06/09/2003, n. 207) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle medesime disposizioni, sono rideterminati al:
a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo;
b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte di societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo;
c) 16 gennaio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo; per i medesimi soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004;
d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dal presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' fissato al 16 marzo 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002. ---------------AGGIORNAMENTO (10a)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dal presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' fissato al 16 aprile 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
Proroga di termini)1.Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. (5)(8)((10a))1-bis.Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte.
(5)(8)((10a))2.Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3.Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.
4.Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003. (5)(8)(8)((10a))---------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, e' fissato al 16 ottobre 2003. ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 3 settembre 2003 (in G.U. 06/09/2003, n. 207) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle medesime disposizioni, sono rideterminati al:
a) 23 ottobre 2003, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo;
b) 17 novembre 2003, i termini per la comunicazione, da parte di societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo;
c) 16 gennaio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, di cui agli articoli 7, comma 10, secondo periodo, e 8, comma 11, secondo periodo; per i medesimi soggetti, sono altresi' rideterminati al 1° marzo 2004 e al 30 giugno 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2004;
d) 21 ottobre 2003, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui all'art. 16, comma 4". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 289/2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 289/2002.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dal presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' fissato al 16 marzo 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002. ---------------AGGIORNAMENTO (10a)
Il D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 143/2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004. La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a piu' definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2-bis) che il termine per la presentazione delle istanze previste dal presente articolo, commi 1 e 1-bis, e' fissato al 16 aprile 2004; alla medesima data e' altresi' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.