Art 13
Art. 13.
Pene per la diffamazione
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non inferiore a lire centomila.
((1))(2))
----------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47".
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". ----------AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".
Pene per la diffamazione
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni quella della multa non inferiore a lire centomila.
((1))(2))
----------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che " E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche, con finalita' politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamita' naturali [...] reato previsto dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47".
- (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) che "E' inoltre concessa amnistia [...] per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale".
- (con l'art. 11, comma 1) che "L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970". ----------AGGIORNAMENTO (2)
Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 5 - 14 luglio 1971, n. 175 (in G.U. 1a s.s. n. 184 del 21.07.1971) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'aart. 1. del D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui escludono la rinunzia, con le conseguenze indicate in motivazione, all'applicazione dell'amnistia".