riparazione pecuniaria

Art. 12. Riparazione pecuniaria

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa puo' chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma e' determinata in relazione alla gravita' dell'offesa ed alla diffusione dello stampato.
Entrata in vigore il 25 ottobre 1968
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