definizione
Art. 1. Definizione1.Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));
b)lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2.Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3.La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi , incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), ((del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112));
b)lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2.Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3.La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".