Art 1
Art. 1.1.Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
3.Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
4.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.
2.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
3.Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29.
4.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 111 del 30 aprile 2020.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19.
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111049Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111052Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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3. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111051Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibera·
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4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111048Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
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- art. 55 c.p.a.·
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5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111050Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di risultati di concorso pubblico·
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