Art 13

Art. 13.
Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale e' regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizione la competenza a conoscere le relative controversie e' attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria.
Il Governo e' delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge, ordinaria le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonche' secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti.
Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1 gennaio 1962 e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962.
Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attivita', di cui al primo comma:
Entrata in vigore il 12 dicembre 1962

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