Art 15
Art. 15.
Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea
1.Il personale di cui agli articoli 11 e 13 ((permane)) nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2.Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo ((all' articolazione)) su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3.Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.
Vincolo di permanenza nella sede e mobilita' temporanea
1.Il personale di cui agli articoli 11 e 13 ((permane)) nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2.Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo ((all' articolazione)) su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessita' di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilita' interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potra' essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non puo' in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa.
3.Per la Giustizia ordinaria, e' fatta salva la mobilita' per compensazione, in condizioni di piena neutralita' finanziaria e previo nulla osta del Ministero della giustizia.