Art 2
Art. 2.
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.
1.All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. (abrogato).".
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.
1.All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all'art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. (abrogato).".