Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. casi eu pilot 1769/11/just e 2368/11/home.

Art. 7.Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.1.All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;
b)dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano».
2.All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello status di protezione sussidiaria».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi Eu Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME); pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292; come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea (Art. 37 d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998).
In vigore dal 7 aprile 2012.
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresi' stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.".
- Il testo dell'art. 25, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.); come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 25 (Accesso all'occupazione). - 1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.".
Entrata in vigore il 20 agosto 2013
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