Art. 5.((Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno))1.Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e' autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99 , per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.
2.Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.
2-bis.La struttura del Sottosegretario di Stato mette a disposizione tutte le informazioni riguardanti le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative procedure, e ne informa la Commissione europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.
((3.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno))4.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 LUGLIO 2008, N. 123.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2012

Sentenze3


  • 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-04-06, n. 202202370
    Provvedimento:
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    • art. 19 D.Lgs. 152/2006·
    • art. 208 D.Lgs. 152/2006·
    • art. 26 D.Lgs. 152/2006·
    • autorizzazione unica·
    • compatibilità ambientale·
    • conferenza di servizi·
    • cumulo di progetti·
    • decreto dirigenziale·
    • eccesso di potere·
    • linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • principio di precauzione·
    • rinnovamento della valutazione di impatto ambientale·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)·
    • verifica di assoggettabilità a VIA·
    • violazione del giusto procedimento

  • 2. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-28, n. 202102802
    Provvedimento:
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    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • compatibilità con il diritto europeo·
    • competenza amministrativa·
    • modifica non sostanziale·
    • partecipazione pubblica·
    • principio di precauzione·
    • principio di prevenzione·
    • procedura di autorizzazione ambientale·
    • rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE·
    • sospensione del processo

  • 3. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2018-10-31, n. 201806407
    Provvedimento:
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    • autorizzazione integrata ambientale (AIA)·
    • compensazione delle spese processuali·
    • competenza regionale·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • modifica sostanziale dell'impianto·
    • partecipazione al procedimento·
    • principio di azione preventiva·
    • principio di imparzialità·
    • principio di precauzione·
    • rinnovo dell'AIA·
    • termovalorizzatore·
    • valutazione di impatto ambientale (VIA)
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