misure per la qualita' del sistema universitario

Art. 2. Misure per la qualita' del sistema universitario1.A decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione:
a)la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b)la qualita' della ricerca scientifica;
c)la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche.
Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo.
1-bis.Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
2.Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma. ((6))------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "La quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' destinata alla promozione e al sostegno dell'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, e' determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento".
Entrata in vigore il 21 giugno 2013

Sentenze6


  • 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-06-19, n. 202412543
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • ANVUR·
    • art. 87 cod. proc. amm.·
    • caducità degli atti amministrativi·
    • criteri di riparto dei finanziamenti·
    • differenziazione dei contributi per le università telematiche e non telematiche·
    • dimostrazione della sostenibilità finanziaria delle università non statali·
    • diritto amministrativo·
    • finanziamenti pubblici·
    • invalidità degli atti amministrativi·
    • legittimità dei decreti ministeriali·
    • potere discrezionale della pubblica amministrazione·
    • primo accreditamento periodico·
    • principio di ragione più liquida·
    • sospensione del contributo per autofinanziamento·
    • università non statali·
    • valutazione delle università non statali

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-07-15, n. 202108439
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento decreto ministeriale·
    • art. 12 d.l. 91/2017·
    • art. 2 d.l. 180/2008·
    • art. 41 c.p.a.·
    • art. 49 c.p.a.·
    • art. 51 L. 449/1997·
    • art. 55 c.p.a.·
    • art. 5 L. 537/1993·
    • art. 60 d.l. 69/2013·
    • art. 73 c.p.a.·
    • buona amministrazione·
    • compensazione delle spese·
    • criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • legittimo affidamento·
    • misure cautelari·
    • principio di legalità·
    • principio di riserva di legge·
    • quota perequativa·
    • ricorso amministrativo·
    • sviamento di potere·
    • violazione art. 11, co. 1, L. 240/2010·
    • violazione art. 33 Cost.

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-04-15, n. 201501929
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • Art. 4, comma 2, D.L. n. 8/2002·
    • Attività di ricerca e didattica·
    • Autonomia statutaria universitaria·
    • D.Lgs. n. 19/2012·
    • Elettorato attivo docenti universitari·
    • Giudizio negativo attività didattica·
    • Inattività nella ricerca·
    • Legge n. 240/2010·
    • Premialità e merito·
    • Principio di proporzionalità·
    • Principio di ragionevolezza·
    • Riserva di legge

  • 4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-06-24, n. 201406682
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento sanzione disciplinare·
    • art. 10 L. 240/2010·
    • art. 89 RD n. 1592 del 1933·
    • eccesso di potere·
    • libertà di manifestazione del pensiero·
    • procedimento disciplinare·
    • sanzione disciplinare·
    • sospensione disciplinare·
    • tipicità dei comportamenti sanzionabili·
    • università telematica
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi