Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi
Art. 23.Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successivi
In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla cassa,nei termini ed ai sensi del successivo comma:
a) l'ammontare dei redditi di cui all' articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge,i volumi di affari di cui all' articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
b) gli eventuali pagamenti gia' eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore,il termine e' prorogato alla successiva data di cui all' articolo 17 ,primo comma,e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.
Nel caso di omissione,ritardo o infedelta' nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.
Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma,nella misura di cui all' articolo 24 ed eccedente i contributi gia' pagati o per i quali sia gia' stata ricevuta cartella esattoriale,e' eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo,nei modi di cui all' articolo 18 ,terzo comma.
Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma,la cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali,(( ai sensi dell'articolo 18, sesto comma))
Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,ovvero nei successivi 60 giorni,la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualita' e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi,a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.
Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,o abbia presentato dichiarazione infedele,la riscossione avviene in una sola annualita',con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.
In sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla cassa,nei termini ed ai sensi del successivo comma:
a) l'ammontare dei redditi di cui all' articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge,i volumi di affari di cui all' articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonche' gli eventuali accertamenti definitivi inerenti;
b) gli eventuali pagamenti gia' eseguiti e le somme ancora da assolvere su cartelle esattoriali per contributi personali obbligatori riferiti allo stesso periodo, allegando fotocopia della relativa documentazione; la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro la fine del sesto mese solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.se tale termine scade dopo il 31 gennaio dell'anno successivo a detta entrata in vigore,il termine e' prorogato alla successiva data di cui all' articolo 17 ,primo comma,e la comunicazione deve riguardare i dati degli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore incluso.
Nel caso di omissione,ritardo o infedelta' nella comunicazione si applicano le corrispondenti disposizioni dell'articolo 17.
Il pagamento dei contributi personali obbligatori relativi agli anni di cui al precedente primo comma,nella misura di cui all' articolo 24 ed eccedente i contributi gia' pagati o per i quali sia gia' stata ricevuta cartella esattoriale,e' eseguito entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo,nei modi di cui all' articolo 18 ,terzo comma.
Qualora il pagamento non sia eseguito a norma del precedente comma,la cassa provvede alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali,(( ai sensi dell'articolo 18, sesto comma))
Nei confronti di chi ha provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,ovvero nei successivi 60 giorni,la riscossione dei contributi e delle eventuali sanzioni ridotte avviene in tre annualita' e sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi,a partire dal termine di cui al precedente quarto comma.
Nei confronti di chi non abbia provveduto alla comunicazione nei termini di cui al secondo comma,o abbia presentato dichiarazione infedele,la riscossione avviene in una sola annualita',con addebito di interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente.
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/11/2012, n. 20219Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. ADAMO Mario - Presidente Sez. - Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22142/2011 proposto da: CH EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato ALBANESE CLAUDIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI GIOVANNI FEDERICO per procura speciale …Leggi di più...
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2005, n. 13289Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto - Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione - Dott. PAPA Enrico - Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere - Dott. SABATINI Francesco - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del Presidente del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, …Leggi di più...
3. Trib. Grosseto, sentenza 20/11/2024, n. 363Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GROSSETO Sezione Lavoro ❖➢ in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 novembre 2024, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 462 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente TRA IN AN, (nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Michele MENSI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto patrocinatore, in Grosseto alla Via San Martino, n. 38, giusta delega in atti telematici. OPPONENTE E …Leggi di più...
4. Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 8925Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza del 14 settembre 2024 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8332/2024, vertente TRA AR LU, elettivamente domiciliato in Alberobello, via Benedetto Croce n. 51, presso lo studio dell'avv. ta Adalgisa Lorusso, che lo rappresenta e difense giusta procura speciale in atti. Ricorrente E Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del Presidente Valter Militi, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8, presso l'Ufficio Legale, …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 42Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 03/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.8680 /2023 Tra MO IC ( avv.ZITO NICOLÒ ETTORE , ) E AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.MAROTTI LUIGI ) Nonché CA Nazionale di Previdenza e Assistenza EN, in persona del legale rapp,te pt.( Avv. Rosamaria Rocchetti FATTO E DIRITTO Con un primo ricorso (R.G. 8680/23) la ricorrente in epigrafe ha impugnato l' …Leggi di più...