pensione di invalidita'

Art. 5. Pensione di Invalidita'

La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita' all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale,sopravvenuti dopo l'iscrizione,a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all' articolo 4 ,primo comma,lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo,purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4,secondo comma.
La cassa accerta ogni tre anni,limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili,la persistenza dell'invalidita',e',tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,conferma o revoca la concessione della pensione.la concessione e' definitiva quando l'invalidita',dopo la concessione,e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell' articolo 2 ,in sostituzione della pensione di invalidita'.
Entrata in vigore il 27 settembre 1980

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