esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa
Art. 4. Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa1.Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresi' ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2.Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3.Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.4-bis.Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter.Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
((4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))
2.Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3.Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.4-bis.Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter.Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
((4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))
1. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-19, n. 202301007Provvedimento:Leggi di più...- art. 5, comma 2, lettera g) dell'atto integrativo della convenzione di concessione·
- art. 97 Cost.·
- concessione di gioco a distanza·
- decreto legge n. 40 del 2010·
- divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza·
- divieto di raccolta del gioco presso luoghi fisici·
- eccesso di potere·
- obbligo di vigilanza del concessionario·
- principio di legalità·
- principio di ragionevolezza·
- proporzionalità della sanzione·
- responsabilità del concessionario·
- responsabilità oggettiva·
- sanzione amministrativa·
- violazione degli obblighi di concessione
3. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400593Provvedimento:Leggi di più...- art. 445 c.p.p.·
- art. 653 c.p.p.·
- art. 7 d.P.R. 737/1981·
- autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale·
- destituzione dal servizio·
- eccesso di potere·
- efficacia extrapenale delle sentenze penali·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità della sanzione·
- responsabilità disciplinare·
- sentenza penale di patteggiamento·
- valutazione della prova nel procedimento disciplinare·
- violazione del principio di uguaglianza
4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-03, n. 202300084Provvedimento:Leggi di più...- art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 40 del 2010·
- art. 5 comma 2 lett. g) dell'atto integrativo della convenzione di concessione·
- concessione di gioco a distanza·
- divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza·
- divieto di raccolta presso luoghi fisici·
- eccesso di potere·
- principio di proporzionalità·
- regime sanzionatorio delle concessioni di gioco·
- responsabilità oggettiva·
- sanzione amministrativa·
- vigilanza e controllo delle concessioni di gioco·
- violazione degli obblighi di concessione