(lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)

Art. 6-bis.(Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive)((1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. ))2.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica)).
Entrata in vigore il 8 febbraio 2007

Sentenze317


  • 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401238
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 6 bis legge n. 401/1989·
    • comunicazione di avvio del procedimento·
    • DASPO·
    • difetto di motivazione e istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • misure di prevenzione·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • pericolosità sociale·
    • prognosi postuma·
    • violazione e falsa applicazione delle norme

  • 2. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401245
    Provvedimento:
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    • comunicazione di avvio procedimento·
    • DASPO·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • fumogeni·
    • mancata partecipazione al procedimento·
    • misura di prevenzione·
    • ordine pubblico·
    • pericolosità sociale·
    • prognosi postuma·
    • violazione art. 6 bis legge n. 401/1989·
    • violazione art. 6 legge n. 401/1989·
    • violazione art. 7, 8, 10 legge n. 241/1990

  • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401243
    Provvedimento:
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    • art. 6 bis legge n. 401/1989·
    • DASPO·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • fumus boni iuris·
    • misure di prevenzione·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • pericolosità sociale·
    • prognosi postuma·
    • sospensione cautelare·
    • violazione degli obblighi di partecipazione procedimentale·
    • violazione dei presupposti normativi

  • 5. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400461
    Provvedimento:
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    • art. 6 legge 401/1989·
    • DASPO·
    • determinatezza del provvedimento·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • misure di prevenzione·
    • principio di gradualità delle sanzioni·
    • sospensione cautelare·
    • tutela dell'ordine pubblico·
    • violenza negli stadi
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