Art 54

Art. 54.

Un estratto dei Decreti accennati nell'articolo precedente debb'essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziarii della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennita', possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51.

Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennita' si avra' anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata.
Entrata in vigore il 27 marzo 1871

Sentenze3

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