(dispensa dal servizio)

Art. 77.(Dispensa dal servizio)1.Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 77, comma 1:
- Il testo degli articoli 129 e 130 del D.P.R. n. 3/1957 (per l'argomento si vedano le note all'art. 32, comma 1) e' il seguente:
"Art. 129 (Dispensa). - Puo' essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'art. 71, nonche' quello che abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento.
Ai fini del precedente comma e' considerato di persistente insufficiente rendimento l'impiegato che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al 'buono'.
All'impiegato proposto per la dispensa dal servizio e' assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
L'impiegato puo' chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.
La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.
E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti".
"Art. 130 (Accertamento sanitario per la dispensa). - Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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