(decorrenza delle promozioni per merito straordinario)

Art. 54.(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)1.Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2.Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3.La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, ((non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti)), dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.
4.Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.
5.Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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