(decorrenza delle promozioni per merito straordinario)

Art. 54.(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)1.Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2.Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3.La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio.
4.Sulla proposta decide il Ministro di grazia e giustizia, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 51, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione dei sovrintendenti.
5.Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianita'.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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