(promozione ad agente scelto)

Art. 9.(Promozione ad agente scelto)1.La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 8.2.Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.
Nota all'art. 9, comma 2:
- Per l'argomento della legge n. 198/1975, si veda la nota all'art. 5, comma 7.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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