(norme relative agli scrutini)

Art. 43.(Norme relative agli scrutini)1.Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.2.Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.3.Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalita' complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.4.Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.5.Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Nota all'art. 43, comma 2 e 5:
- Il testo degli articoli 15, 39 e 40 del D.P.R. n. 1077/1970 (per l'argomento di tale D.P.R. si vedano le note all'art. 39) e' il seguente:
"Art. 15 (Promozione a direttore di sezione). - La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.
La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria".
"Art. 39 (Promozione per merito assoluto). - Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacita' professionale, rendimento e buona condotta".
"Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1› luglio e dal 1› gennaio successivi.
E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianita', rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie puo' rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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