nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.

Art. 24. Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.1.L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a)concorso pubblico;
b)concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2.I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a)eb)dell'art. 28.
((3.Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.))4.A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5.Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6.I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a)e b), sono nominati allievi vice ispettori.
Entrata in vigore il 29 marzo 2001
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