Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria

Art. 27.Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria1.Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:
a)non superano gli esami del corso e non sono dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria;
b)dichiarano di rinunciare al corso;
c)sono stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal corso per piu' di centoventi giorni, anche non consecutivi, e centocinquanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'. (15)
2.Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. (15)
3.Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4.I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. (15)
5.La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
((5-bis.Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16))-------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2020
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