(commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)

Art. 106.(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)1.I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali. 2.Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte. 3.Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 121. 4.Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 5.Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere in- tegrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 6.Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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