(rapporti informativi)

Art. 44.(Rapporti informativi)1.Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".2.Il giudizio complessivo deve essere motivato.3.Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".4.Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita':
a)competenza professionale;b)capacita' di risoluzione;c)capacita' organizzativa;d)qualita' dell'attivita' svolta;e)altri elementi di giudizio.5.Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.6.Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.7.Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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