trasformazione degli attuali fondi pensionistici e loro destinazione a finalita' di previdenza integrativa
Art. 5. Trasformazione degli attuali fondi pensionistici
e loro destinazione a finalita' di previdenza integrativa1.Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, relativi al personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in favore del personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di Asti.
2.I fondi o casse costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasformati, per effetto della presente disposizione, in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4, con vincolo di destinazione delle relative disponibilita' patrimoniali alla realizzazione della richiamata garanzia.
3.Fermo in ogni caso l'effetto legale di trasformazione della finalita' del fondo o cassa, il consiglio di amministrazione adotta le modificazioni dello statuto del fondo o cassa necessarie per la realizzazione della nuova finalita', tenute presenti le esigenze di mobilita' del personale all'interno del gruppo.
4.Le modificazioni statutarie del fondo o cassa, con particolare riferimento a quelle relative al regime contributivo a carico delle parti, anche in quanto occorrenti ai fini della garanzia di cui all'art. 4, e all'entita' delle prestazioni integrative, devono essere compatibili con la indicata finalita'; il bilancio tecnico del fondo deve darne specificamente conto.
5.Le modificazioni dello statuto sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.Non oltre il primo rinnovo del contratto collettivo aziendale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, datoriali e del personale dipendente, dovranno definire, in via contrattuale, gli oneri posti a carico di ciascuna di esse per consentire l'adempimento delle prestazioni integrative di cui al presente decreto.
e loro destinazione a finalita' di previdenza integrativa1.Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi di cui all'allegato T, art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, relativi al personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' esonerativi autorizzati per effetto della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in favore del personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, del Monte dei Paschi di Siena, della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, della Cassa di risparmio di Torino, della Cassa di risparmio di Firenze, della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, della Cassa di risparmio di Asti.
2.I fondi o casse costituiti in base alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasformati, per effetto della presente disposizione, in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4, con vincolo di destinazione delle relative disponibilita' patrimoniali alla realizzazione della richiamata garanzia.
3.Fermo in ogni caso l'effetto legale di trasformazione della finalita' del fondo o cassa, il consiglio di amministrazione adotta le modificazioni dello statuto del fondo o cassa necessarie per la realizzazione della nuova finalita', tenute presenti le esigenze di mobilita' del personale all'interno del gruppo.
4.Le modificazioni statutarie del fondo o cassa, con particolare riferimento a quelle relative al regime contributivo a carico delle parti, anche in quanto occorrenti ai fini della garanzia di cui all'art. 4, e all'entita' delle prestazioni integrative, devono essere compatibili con la indicata finalita'; il bilancio tecnico del fondo deve darne specificamente conto.
5.Le modificazioni dello statuto sono assoggettate all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.Non oltre il primo rinnovo del contratto collettivo aziendale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti, datoriali e del personale dipendente, dovranno definire, in via contrattuale, gli oneri posti a carico di ciascuna di esse per consentire l'adempimento delle prestazioni integrative di cui al presente decreto.