interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento

Art. 1. Interventi urgenti a favore del settore portuale,
marittimo e dell'armamento1.Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e' integrato di 1.000 unita' relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unita' relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.
2.Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 e' consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
3.Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, e' integrato di ulteriori 900 unita' relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita' portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997.
4.Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessita' con riguardo anche alla costituzione delle Autorita' portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorita' portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento.
Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorita' portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.
5.Le Autorita' portuali, nei limiti delle disponibilita' di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorita' portuale e' subentrata, che intendono costituirsi in societa' o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
6.Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalita', riconoscendo priorita', nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresi le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonche' delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle marche contributi ve relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorita' portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.
7.Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, e' concesso l'aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di eta', ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terra' conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.
8.Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
9.I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle societa' Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Societa' finanziaria marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di eta', ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
10.Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.
11.L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonche' dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia' in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.((4))12.La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 e' autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
13.I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.
14.Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unita', ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
15.Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
16.Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
17.Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.
18.Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennita' contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorita' portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto e' a carico della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.
19.E' concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita' al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
20.Il commissario liquidatore, provvede altresi', all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.(3)21.Al fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, e' autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalita' di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonche' per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonche' il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di Autorita' portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessita' e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.
21-bis.Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali puo' essere previsto che ai fini di una maggiore produttivita' del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.
21-ter.L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
a) le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.
22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
-----------------AGGIORNAMENTO (3)Il D.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre l996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343."-----------------AGGIORNAMENTO (4)La Corte costituzionale con sentenza 14 - 20 luglio 1999, (in G.U. 1a s.s. 28/7/1999, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi."
Entrata in vigore il 28 luglio 1999

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