Art 12-bis

Art. 12-bis.
(( (Provvedimenti urgenti per la promozione degli
investimenti nel settore del turismo).
((1.Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, e' soppresso e le relative disponibilita' sono destinate alle finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
2.I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non e' stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilita', nonche' quelle relative ai progetti a carattere nazionale comunque gia' revocati, sono destinate alle finalita' di cui al comma 3 del presente articolo.
3.Le disponibilita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n.465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.
4.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda e' accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.
5.Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano gia' stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento dei costi.
6.L'ammissione al finanziamento e' disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri in base alle priorita' ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
7.Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989
Entrata in vigore il 19 luglio 1993
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