ambito di applicazione e definizioni
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni1.Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale.
((1-bis.Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.))2.L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3.Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a)"forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b)"forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c)"COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP";
c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" ((o "EIOPA")): Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" ((o "EBA")): Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" ((o "ESMA")): Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS" ((o "ESRB")): Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
((c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;
c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;
c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;
c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;
c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita';
c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;
c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;))d)"TFR": il trattamento di fine rapporto;
e)"TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.
((1-bis.Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attivita' alla previdenza complementare e a quelle ad essa collegate.))2.L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e' libera e volontaria.
3.Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a)"forme pensionistiche complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b)"forme pensionistiche complementari individuali": le forme di cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c)"COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: "COVIP";
c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP" ((o "EIOPA")): Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE" ((o "EBA")): Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM" ((o "ESMA")): Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS" ((o "ESRB")): Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
((c-ter) "aderenti" o "iscritti": le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;
c-quater) "beneficiari": le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
c-quinquies) "funzione fondamentale": nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacita' interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, tra le funzioni fondamentali, la funzione di gestione dei rischi, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;
c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o piu' persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualita' di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;
c-septies) "potenziali aderenti": le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;
c-octies) "rischi biometrici": rischi relativi a morte, invalidita' e longevita';
c-nonies) "rischio operativo": il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
c-decies) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
c-undecies) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui la forma pensionistica e' stata registrata o autorizzata e in cui e' situata la sua amministrazione principale e, cioe', il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;
c-duodecies) "Stato membro ospitante": lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
c-terdecies) "Stato aderente allo Spazio economico europeo": uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
c-quaterdecies) "attivita' transfrontaliera": l'attivita' che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari e' disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;
c-quinquiesdecies) "supporto durevole": uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;))d)"TFR": il trattamento di fine rapporto;
e)"TUIR": il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4.Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la quale non puo' essere utilizzata da altri soggetti.
1. Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10321Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18575 R.G. 2023 promossa da: (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), con il patrocinio dell' Avv. Flavia Bruschi (C.F. ), C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliati in Roma, Piazzale Clodio n. 56; -ricorrenti- contro : (C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Antonio Fontanesi n. 24; -convenuto contumace- (C.F. , in persona …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 17/10/2024, n. 10320Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 17/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 40084 R.G. 2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Flavia Bruschi (C.F. Parte_1 C.F._1 ), elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 56; C.F._2 -ricorrente- contro : (C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Roma, Via Antonio Fontanesi n. 24; -convenuto contumace- (C.F. , in persona del rappresentante pro …Leggi di più...
3. Trib. Torino, sentenza 14/05/2024, n. 1244Provvedimento: R.G.L. 1302/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta All'esito dell'udienza del 14/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1302/2024 promossa da: (C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vincenzo Denicolai, elettivamente domiciliato in Asti, corso Vittorio Alfieri 341, presso il difensore; RICORRENTE Contro C.F./P.I. ); Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE E nei confronti di Controparte_2 (P.IVA ; [...] P.IVA_2 CONVENUTO CONTUMACE Avente …Leggi di più...
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