(infrazionabilita' degli anni di iscrizione ai fini pensionistici).

Art. 4. (Infrazionabilita' degli anni di iscrizione
ai fini pensionistici).1.Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui e' stata presentata la domanda per la pensione di anzianita', di inabilita' o di invalidita' o si e' verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.2.La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1992
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