casi di inammissibilita' della domanda
Art. 29. Casi di inammissibilita' della domanda1.La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi:
a)al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
b)il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente piu' probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale((1-bis.Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico))
a)al richiedente e' stato riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e lo stesso possa ancora avvalersi di tale protezione;
b)il richiedente ha reiterato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa, senza addurre nuovi elementi o nuove prove, in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine, che rendano significativamente piu' probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale((1-bis.Nei casi di cui al comma 1, la domanda e' sottoposta a esame preliminare da parte del presidente della Commissione territoriale, diretto ad accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi o nuove prove rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e che il ritardo nella presentazione di tali nuovi elementi o prove non e' imputabile a colpa del ricorrente, su cui grava l'onere di allegazione specifica. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il presidente della Commissione procede anche all'audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico))
1. TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2024-08-02, n. 202400254Provvedimento:Leggi di più...- abbandono del centro di accoglienza·
- art. 23 D.lgs. n. 142/2015·
- carenza di motivazione·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- definizione integrale della controversia·
- eccesso di potere·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- onere istruttorio e motivazionale·
- revoca delle misure di accoglienza·
- violazione art. 7 l. n. 241/1990
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-06-05, n. 202300087Provvedimento:Leggi di più...- accertamento mezzi economici sufficienti·
- art. 17 direttiva 2013/33/UE·
- art. 23 decreto legislativo n. 142/2015·
- decadenza sanzionatoria·
- direttiva 2013/33/UE·
- giurisprudenza TAR·
- misure di accoglienza·
- ordinanza cautelare·
- principio di proporzionalità·
- principio di proporzionalità nelle sanzioni·
- revoca misure di accoglienza·
- rimborso costi delle misure di accoglienza·
- sospensione delle misure di accoglienza·
- tenore di vita dignitoso·
- tutela del richiedente asilo·
- valutazione discrezionale