accesso alla procedura

Art. 6. Accesso alla procedura1.La domanda di protezione internazionale e' presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2.La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. ((La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.))3.La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. ((La domanda del minore non accompagnato puo' essere altresi' presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.))
Entrata in vigore il 15 settembre 2015
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