impugnazione
Art. 35. Impugnazione1.Avverso i provvedimenti ((adottati dalla)) Commissione territoriale ((...)) e avverso i provvedimenti ((adottati dalla)) Commissione nazionale di cui all'articolo 33 e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.
2.Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis. (3) (8)
2-bis.I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. (8)
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
10.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
11.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
12.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
13.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
14.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.
2.Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis. (3) (8)
2-bis.I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti. (8)
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
9.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
10.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
11.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
12.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
13.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
14.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." ---------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.
3. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202301128Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 32 D.Lgs. 25/2008·
- art. 6 D.Lgs. 286/98·
- conversione del permesso di soggiorno·
- distrazione in favore del difensore·
- illegittimità provvedimento·
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro·
- protezione speciale·
- sospensione cautelare·
- spese di lite
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-06, n. 202402235Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 14 d.lgs. 142/2015·
- art. 7 l. 241/1990·
- carenza di motivazione·
- giudizio amministrativo·
- permesso di soggiorno·
- procedimento amministrativo·
- protezione internazionale·
- revoca delle misure di accoglienza·
- riconoscimento della protezione internazionale·
- sospensione delle misure di accoglienza·
- viola di legge
5. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-09-12, n. 202301267Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 14 d.lgs. n. 142/2015·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di immigrazione·
- principio di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato·
- revoca delle misure di accoglienza·
- sospensione ex lege del provvedimento di diniego della protezione internazionale