(procedure accelerate)
Art. 28-bis.(Procedure accelerate)1.La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:
a)domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
b)domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. (12)
2.La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a)richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b)domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50));
((b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis));
c)richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo2-bis((, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis) ));
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
((2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda)).
3.Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4.Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5.I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6.Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. (12)
(12)
--------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".
a)domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);
b)domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente. (12)
2.La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
a)richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera b);
b)domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50));
((b-bis) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis));
c)richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo2-bis((, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis) ));
d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
((2-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 2 la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda)).
3.Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4.Ai fini di cui al comma 2, lettera b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5.I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6.Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. (12)
(12)
--------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali".
2. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-09-15, n. 202003805Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 d.lgs. 142/2015·
- art. 19 d.lgs. 150/2011·
- commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale·
- diniego della protezione internazionale·
- diritto di permanenza nel territorio nazionale·
- gratuito patrocinio·
- manifesta infondatezza della domanda·
- misure di accoglienza·
- provvedimento cautelare·
- revoca del patrocinio·
- riconoscimento della protezione internazionale·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- sospensione delle misure di accoglienza·
- sospensione giudiziale·
- spese compensate·
- tutela del richiedente asilo
3. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-09-15, n. 202003799Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 d.lgs. 142/2015·
- art. 19 d.lgs. 150/2011·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego del riconoscimento della protezione internazionale·
- diritto dell'immigrazione·
- gratuito patrocinio·
- manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale·
- misure di accoglienza·
- sospensione cautelare·
- sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti·
- status di rifugiato
4. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-09-15, n. 202003797Provvedimento:Leggi di più...- ammissione al gratuito patrocinio·
- diniego del riconoscimento della protezione internazionale·
- eccesso di potere·
- giudizio di impugnazione·
- misure di accoglienza·
- sospensione automatica del diniego·
- sospensione cautelare·
- sospensione del provvedimento amministrativo·
- status di rifugiato·
- violazione di legge
5. TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2020-09-15, n. 202003804Provvedimento:Leggi di più...- Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale·
- compensazione delle spese di lite·
- diniego della protezione internazionale·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- gratuito patrocinio·
- misure di accoglienza·
- procedura accelerata·
- revoca del patrocinio a spese dello Stato·
- sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento·
- sospensione delle misure di accoglienza·
- tutela della privacy·
- violazione di legge