fatturazione e registrazione
Art. 38. Fatturazione e registrazione1.I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione ((dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)), l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto.
2.I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.
L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3.I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.
4.I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5.Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei ((commi primo e terzo)) dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualita' e quantita' dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonche' della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita.
L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.
3.I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.
4.I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.
5.Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei ((commi primo e terzo)) dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.