Art. 23-quater.(( (Semplificazione delle procedure per la
ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi
sismici del 13-16 dicembre 1990). ))((1.Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 2, lettere a) e b), sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente.
Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.";
b)al comma 2, lettera 1-ter), dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni".
2.All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore".
3.Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.))
ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi
sismici del 13-16 dicembre 1990). ))((1.Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 2, lettere a) e b), sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, puo' essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente.
Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente e' acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.";
b)al comma 2, lettera 1-ter), dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: ", da parte dei comuni".
2.All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal Presidente della Regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresi' il piano degli interventi da realizzare con le disponibilita' residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, precedentemente approvato. La Regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore".
3.Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, la Regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della Regione siciliana 1 settembre 1993, n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.))