(riscatto contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961)

Art. 11.(Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957
al 31 dicembre 1961)1.Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
2.La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.
Note all'art. 11:
- Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 1047/1957 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e' il seguente:
"Art. 1. - L'obbligo dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, e' esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonche' agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attivita' sui medesimi fondi.
Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.
Art. 2. - Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unita' attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.
Art. 3. - L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonche' la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalita' stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.
I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.
Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.
Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non puo' in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5.
Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi piu' di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti), e' il seguente:
"Art. 13. - Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.
La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Entrata in vigore il 13 agosto 1990

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi