Art 2

Art. 2.
Nell'art. 75 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:
ad anzianita':
4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);
7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);
7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);
4 anni nel grado di maggiore (medico);
a scelta:
7 anni nel grado di capitano (commissario);
4 anni nel grado di maggiore (commissario);
2 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario)".
Entrata in vigore il 1 giugno 1946

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